Art. 6. 
  Le procedure stabilite dal  presente  decreto  valgono,  in  quanto
applicabili, anche  per  il  controllo  dell'impiego  dello  zucchero
gravato di imposta di fabbricazione nella preparazione delle  bevande
alcoliche, ai sensi degli articoli 1 e 2 del regio  decreto-legge  1›
marzo 1937, n. 226. 
 
          Nota all'art. 6:
             Il  testo  degli  articoli  1 e 2 del R.D.L. n. 226/1937
          (per il titolo si veda  nelle  note  alle  premesse),  come
          modificati  dall'art.  1 del R.D.L. 10 maggio 1938, n. 549,
          e' il seguente:
             "Art. 1. - I fabbricanti dei seguenti prodotti:
              1)  acquaviti  (grappa,  cognac  e  rhum  di  fantasia,
          whisky, arac e simili), estratti alcoolici aromatizzati per
          preparare cognac e rhum di fantasia;
              2) anice, anicione, mistra', sambuca e simili;
              3)   liquori,   estratti   alcoolici  aromatizzati  per
          preparare liquori, o da servire come liquori;
              4)  vermut,  marsala,  aperitivi  a base di vino e loro
          ingredienti alcoolici;
              5)  vini  alcoolizzati,  vini liquorosi, liquori tonici
          aperitivi a base di vino;
              6) profumerie alcooliche;
              7)   prodotti  medicinali  contenenti  spirito  (alcool
          etilico);
          sono autorizzati ad impiegare, sotto vigilanza finanziaria,
          spirito e zucchero gravati d'imposta nella preparazione dei
          detti  prodotti in quanto siano destinati all'esportazione.
             Art.  2.  -  I  fabbricanti  di  liquori, di vermut e di
          marsala,  sotto   l'osservanza   delle   prescrizioni   dei
          successivi  articoli  3  o 4, sono autorizzati ad impiegare
          spirito e zucchero gravati d'imposta anche quando  i  detti
          prodotti siano destinati al consumo interno.
             La lavorazione dei prodotti, di cui al precedente comma,
          puo' essere fatta promiscuamente con quelli destinati  alla
          esportazione,  e  la  conservazione  di  essi puo' avvenire
          negli  stessi  recipienti,  la  cui  identificazione  sara'
          effettuata  con  le  norme che saranno fissate dal Ministro
          per le finanze".