Art. 6. Le procedure stabilite dal presente decreto valgono, in quanto applicabili, anche per il controllo dell'impiego dello zucchero gravato di imposta di fabbricazione nella preparazione delle bevande alcoliche, ai sensi degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 1 marzo 1937, n. 226.
Nota all'art. 6: Il testo degli articoli 1 e 2 del R.D.L. n. 226/1937 (per il titolo si veda nelle note alle premesse), come modificati dall'art. 1 del R.D.L. 10 maggio 1938, n. 549, e' il seguente: "Art. 1. - I fabbricanti dei seguenti prodotti: 1) acquaviti (grappa, cognac e rhum di fantasia, whisky, arac e simili), estratti alcoolici aromatizzati per preparare cognac e rhum di fantasia; 2) anice, anicione, mistra', sambuca e simili; 3) liquori, estratti alcoolici aromatizzati per preparare liquori, o da servire come liquori; 4) vermut, marsala, aperitivi a base di vino e loro ingredienti alcoolici; 5) vini alcoolizzati, vini liquorosi, liquori tonici aperitivi a base di vino; 6) profumerie alcooliche; 7) prodotti medicinali contenenti spirito (alcool etilico); sono autorizzati ad impiegare, sotto vigilanza finanziaria, spirito e zucchero gravati d'imposta nella preparazione dei detti prodotti in quanto siano destinati all'esportazione. Art. 2. - I fabbricanti di liquori, di vermut e di marsala, sotto l'osservanza delle prescrizioni dei successivi articoli 3 o 4, sono autorizzati ad impiegare spirito e zucchero gravati d'imposta anche quando i detti prodotti siano destinati al consumo interno. La lavorazione dei prodotti, di cui al precedente comma, puo' essere fatta promiscuamente con quelli destinati alla esportazione, e la conservazione di essi puo' avvenire negli stessi recipienti, la cui identificazione sara' effettuata con le norme che saranno fissate dal Ministro per le finanze".