IL MINISTRO 
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 
  Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 2727/75  del  29  ottobre
1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore  dei
cereali, ed in particolare l'art. 10; 
  Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 3103/76 del  16  dicembre
1976, che determina  le  condizioni  necessarie  per  la  concessione
dell'aiuto  al  grano  duro  previsto  dal  succitato  art.  10   del
regolamento CEE  n.  2727/75,  modificato  dai  regolamenti  CEE  del
Consiglio n. 1455/82 del 18 maggio 1982 e n. 1583/86  del  23  maggio
1986; 
  Visto il regolamento  CEE  della  commissione  n.  2835/77  del  19
dicembre 1977, concernente le modalita' di applicazione del regime di
corresponsione dell'aiuto medesimo; 
  Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento
dell'Azienda di Stato per  gli  interventi  nel  mercato  agricolo  -
A.I.M.A., in particolare il punto e) dell'art. 3; 
  Considerato che i regolamenti comunitari sopracitati demandano agli
Stati  membri  l'adozione  di  determinati  provvedimenti,  atti   ad
assicurare nei rispettivi  territori  l'applicazione  del  regime  di
aiuto; 
  Viste le  designazioni  delle  regioni  interessate  per  quel  che
concerne gli uffici ai quali affidare  il  compito  della  ricezione,
della istruttoria, del controllo e della liquidazione  delle  domande
di aiuto; 
  Considerata, altresi', la necessita' di emanare,  in  attesa  della
norma comunitaria che stabilisca l'importo dell'aiuto al  grano  duro
di produzione 1989, i necessari provvedimenti nazionali; 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
  Per l'applicazione nel  territorio  della  Repubblica  delle  norme
citate in premessa, relative al regime dell'aiuto che sara' concesso,
ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n.  2727/75  del  Consiglio
del 29 ottobre 1975, al grano duro di produzione 1989,  si  osservano
le disposizioni del presente decreto. 
 
    

          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.

    
          Nota all'art. 1: 
             Si trascrive il testo dell'art. 10 del  regolamento  CEE
          n. 2727/75, concernente l'organizzazione comune dei mercati
          nel settore dei cereali nella stesura attualmente vigente a
          seguito delle modifiche apportate dai  regolamenti  CEE  n.
          1143/76, n. 1451/82 e n. 1900/87: 
             "1. Un aiuto e' concesso per la produzione  di  frumento
          duro nelle zone della  Comunita'  in  cui  tale  produzione
          costituisce  una  parte  tradizionale  e  importante  della
          produzione agricola. 
             2.  L'importo  dell'aiuto  e'  fissato  per  ettaro   di
          superficie su cui sono state  effettuate  la  semina  e  il
          raccolto. L'aiuto puo' essere differenziato secondo le zone
          di produzione. L'aiuto e' concesso  soltanto  per  frumento
          duro   che   presenti   caratteristiche    qualitative    e
          tecnologiche da determinare. 
             3. L'importo dell'aiuto e' fissato secondo la  procedura
          prevista all'art. 43, paragrafo 2, del Trattato. 
             4. Il Consiglio, che delibera a maggioranza  qualificata
          su proposta della commissione, adotta le norme generali  di
          applicazione del presente articolo, in particolare le  zone
          di produzione di cui al paragrafo 1, nonche' i criteri  per
          la  determinazione  delle  caratteristiche  qualitative   e
          tecnologiche di cui al paragrafo 2. 
             5. Secondo  la  procedura  prevista  dall'art.  26  sono
          stabilite: 
              - le modalita' di applicazione del presente articolo; 
              - le carateristiche qualitative e tecnologiche  cui  il
          frumento duro deve rispondere per beneficiare dell'aiuto o,
          eventualmente, l'elenco delle varieta' in causa".