IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 2727/75 del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, ed in particolare l'art. 10; Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 3103/76 del 16 dicembre 1976, che determina le condizioni necessarie per la concessione dell'aiuto al grano duro previsto dal succitato art. 10 del regolamento CEE n. 2727/75, modificato dai regolamenti CEE del Consiglio n. 1455/82 del 18 maggio 1982 e n. 1583/86 del 23 maggio 1986; Visto il regolamento CEE della commissione n. 2835/77 del 19 dicembre 1977, concernente le modalita' di applicazione del regime di corresponsione dell'aiuto medesimo; Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., in particolare il punto e) dell'art. 3; Considerato che i regolamenti comunitari sopracitati demandano agli Stati membri l'adozione di determinati provvedimenti, atti ad assicurare nei rispettivi territori l'applicazione del regime di aiuto; Viste le designazioni delle regioni interessate per quel che concerne gli uffici ai quali affidare il compito della ricezione, della istruttoria, del controllo e della liquidazione delle domande di aiuto; Considerata, altresi', la necessita' di emanare, in attesa della norma comunitaria che stabilisca l'importo dell'aiuto al grano duro di produzione 1989, i necessari provvedimenti nazionali; Decreta: Art. 1. Per l'applicazione nel territorio della Repubblica delle norme citate in premessa, relative al regime dell'aiuto che sara' concesso, ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2727/75 del Consiglio del 29 ottobre 1975, al grano duro di produzione 1989, si osservano le disposizioni del presente decreto.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: Si trascrive il testo dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2727/75, concernente l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali nella stesura attualmente vigente a seguito delle modifiche apportate dai regolamenti CEE n. 1143/76, n. 1451/82 e n. 1900/87: "1. Un aiuto e' concesso per la produzione di frumento duro nelle zone della Comunita' in cui tale produzione costituisce una parte tradizionale e importante della produzione agricola. 2. L'importo dell'aiuto e' fissato per ettaro di superficie su cui sono state effettuate la semina e il raccolto. L'aiuto puo' essere differenziato secondo le zone di produzione. L'aiuto e' concesso soltanto per frumento duro che presenti caratteristiche qualitative e tecnologiche da determinare. 3. L'importo dell'aiuto e' fissato secondo la procedura prevista all'art. 43, paragrafo 2, del Trattato. 4. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della commissione, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo, in particolare le zone di produzione di cui al paragrafo 1, nonche' i criteri per la determinazione delle caratteristiche qualitative e tecnologiche di cui al paragrafo 2. 5. Secondo la procedura prevista dall'art. 26 sono stabilite: - le modalita' di applicazione del presente articolo; - le carateristiche qualitative e tecnologiche cui il frumento duro deve rispondere per beneficiare dell'aiuto o, eventualmente, l'elenco delle varieta' in causa".