Art. 2.
  L'aiuto  e'  concesso per ogni ettaro di superficie su cui e' stata
effettuata la semina e conseguito il raccolto.
  In  conformita'  delle disposizioni di cui all'art. 1, punto 2, del
regolamento  CEE  n.  3103/76  del Consiglio del 16 dicembre 1976, si
considera  che su una superficie a grano duro sia stata effettuata la
semina  e conseguito il raccolto quando tale superficie e' oggetto di
normali  lavori  di coltivazione per la produzione di grano duro e ne
e' in corso la vegetazione.
 
          Nota all'art. 2:
             Si trascrive il testo dell'art. 1 del regolamento CEE n.
          3103/76, concernente l'aiuto per la  produzione  del  grano
          duro,  nella  stesura  attualmente  vigente a seguito delle
          modifiche apportate dal regolamento CEE n. 1455/82:
             "1. L'aiuto previsto dall'art. 10 del regolamento CEE n.
          2727/75 e' concesso dagli Stati membri per la produzione di
          frumento  duro  nel  loro territorio nelle regioni indicate
          nell'allegato e alle  condizioni  definite  negli  articoli
          successivi.
             2.  Si  considera  che su una superficie a frumento duro
          siano stati effettuati la semina e il  raccolto,  ai  sensi
          dell'art.  10  del  regolamento CEE n. 2727/75, quando tale
          superficie e' oggetto di normali lavori di coltivazione per
          la  produzione  di  frumento  duro  e  ne  e'  in  corso la
          vegetazione".