Art. 2. L'aiuto e' concesso per ogni ettaro di superficie su cui e' stata effettuata la semina e conseguito il raccolto. In conformita' delle disposizioni di cui all'art. 1, punto 2, del regolamento CEE n. 3103/76 del Consiglio del 16 dicembre 1976, si considera che su una superficie a grano duro sia stata effettuata la semina e conseguito il raccolto quando tale superficie e' oggetto di normali lavori di coltivazione per la produzione di grano duro e ne e' in corso la vegetazione.
Nota all'art. 2: Si trascrive il testo dell'art. 1 del regolamento CEE n. 3103/76, concernente l'aiuto per la produzione del grano duro, nella stesura attualmente vigente a seguito delle modifiche apportate dal regolamento CEE n. 1455/82: "1. L'aiuto previsto dall'art. 10 del regolamento CEE n. 2727/75 e' concesso dagli Stati membri per la produzione di frumento duro nel loro territorio nelle regioni indicate nell'allegato e alle condizioni definite negli articoli successivi. 2. Si considera che su una superficie a frumento duro siano stati effettuati la semina e il raccolto, ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2727/75, quando tale superficie e' oggetto di normali lavori di coltivazione per la produzione di frumento duro e ne e' in corso la vegetazione".