Art. 3.
  Beneficiera'  dell'aiuto,  ai  sensi  dell'art.  1,  punto  2,  del
regolamento   CEE   n.  1455/82  del  Consiglio  e  dell'art.  1  del
regolamento  CEE  n.  1583/86  del  Consiglio, citati in premessa, il
grano  duro di produzione 1989 seminato nelle superfici ricadenti nei
territori  delle  regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria, Campania,
Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana.
 
          Nota all'art. 3:
             Si  trascrive  l'allegato  menzionato  dall'art.  1  del
          regolamento CEE n. 3103/76 (il cui testo e' riportato nella
          nota  all'art.  2),  nella  stesura  attualmente  vigente a
          seguito delle modifiche apportate dai  regolamenti  CEE  n.
          1455/82,   n.  3796/85  e  n.  1583/86;  e'  trascritta  in
          particolare soltanto  la  parte  dell'allegato  concernente
          l'Italia:
                                    "ITALIA
          Regioni:
              Abruzzo                                Molise
              Basilicata                             Puglia
              Calabria                               Sardegna
              Campania                               Sicilia
              Lazio                                  Toscana".
              Marche