Art. 3. Beneficiera' dell'aiuto, ai sensi dell'art. 1, punto 2, del regolamento CEE n. 1455/82 del Consiglio e dell'art. 1 del regolamento CEE n. 1583/86 del Consiglio, citati in premessa, il grano duro di produzione 1989 seminato nelle superfici ricadenti nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana.
Nota all'art. 3: Si trascrive l'allegato menzionato dall'art. 1 del regolamento CEE n. 3103/76 (il cui testo e' riportato nella nota all'art. 2), nella stesura attualmente vigente a seguito delle modifiche apportate dai regolamenti CEE n. 1455/82, n. 3796/85 e n. 1583/86; e' trascritta in particolare soltanto la parte dell'allegato concernente l'Italia: "ITALIA Regioni: Abruzzo Molise Basilicata Puglia Calabria Sardegna Campania Sicilia Lazio Toscana". Marche