Art. 4.
  La  corresponsione  dell'aiuto  agli  aventi diritto e' subordinata
alla   presentazione   della   dichiarazione,  in  appresso  definita
dichiarazione    di    coltivazione,    delle   superfici   seminate,
all'appartenenza  del grano duro alle varieta' comprese nell'allegato
elenco  e  all'esito  favorevole  dei  controlli previsti dalle norme
comunitarie.