Art. 5. La dichiarazione di coltivazione che, ai sensi del punto 2, dell'art. 4 del regolamento CEE n. 3103/76 del Consiglio del 16 dicembre 1976, vale anche quale domanda di aiuto, deve essere presentata, dai produttori interessati, a pena di decadenza dal diritto dell'aiuto stesso, non oltre il 31 marzo 1989, in duplice esemplare. Essa deve essere firmata per esteso dal produttore. Costui, se analfabeta, dovra' apporre nella dichiarazione il segno di croce, convalidato dalla firma di due testimoni che devono indicare il proprio domicilio. La dichiarazione di coltivazione, redatta sulla base del modello allegato al presente decreto e corredata dal certificato di stato di famiglia, deve contenere, per la sua validita', i seguenti elementi: 1) cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza del produttore e sua qualifica (proprietario diretto conduttore e coltivatore, proprietario conducente a mezzadria od a colonia parziaria o titolare di altro contratto agrario associativo, mezzadro colono, affittuario, ecc.); 2) i dati di individuazione del fondo nel quale e' stata effettuata la semina del grano duro (comune, localita' e denominazione del fondo stesso, con l'indicazione del suo proprietario); 3) specificazione della superficie aziendale nella quale la semina e' stata effettuata, riportando i dati catastali dei singoli appezzamenti (particelle) che compongono detta superficie; 4) varieta' di grano duro seminate; 5) sistema di conduzione dell'azienda ed indicazione degli eventuali compartecipanti alla coltivazione, specificandone le generalita', residenza e rapporto di compartecipazione, ed indicando, riferita alla superficie, la quota di spettanza degli stessi; 6) sottoscrizione dell'impegno di cui al comma quinto del successivo art. 9. L'organo istruttorio puo' acquisire notizie e documentazione in ordine ai dati esposti nelle domande di aiuto. La relativa richiesta da parte del predetto organo, inoltrata a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, deve essere soddisfatta dal produttore interessato entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della predetta richiesta e con le modalita' all'uopo indicate dall'ufficio istruttorio, pena la decadenza dal diritto all'aiuto.
Nota all'art. 5: Si trascrive il testo dell'art. 4 del regolamento CEE n. 3103/76, concernente l'aiuto per la produzione del grano duro: "1. Gli Stati membri istituiscono un regime di controllo amministrativo che garantisca che il prodotto per il quale l'aiuto e' richiesto e' conforme ai requisiti per la concessione di tale aiuto. 2. Ai fini di tale controllo, gli Stati membri istituiscono un regime di dichiarazioni delle superfici coltivate e delle varieta' di sementi utilizzate. Tale dichiarazione vale quale domanda d'aiuto".