Art. 5.
  La  dichiarazione  di  coltivazione  che,  ai  sensi  del  punto 2,
dell'art.  4  del  regolamento  CEE  n.  3103/76 del Consiglio del 16
dicembre  1976,  vale  anche  quale  domanda  di  aiuto,  deve essere
presentata,  dai  produttori  interessati,  a  pena  di decadenza dal
diritto  dell'aiuto  stesso,  non  oltre il 31 marzo 1989, in duplice
esemplare.
  Essa deve essere firmata per esteso dal produttore.
  Costui,  se analfabeta, dovra' apporre nella dichiarazione il segno
di  croce,  convalidato  dalla  firma  di  due  testimoni  che devono
indicare il proprio domicilio.
  La  dichiarazione  di  coltivazione, redatta sulla base del modello
allegato al presente decreto e corredata dal certificato di stato di
  famiglia,   deve  contenere,  per  la  sua  validita',  i  seguenti
   elementi:
1) cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza del
produttore   e  sua  qualifica  (proprietario  diretto  conduttore  e
coltivatore,   proprietario  conducente  a  mezzadria  od  a  colonia
parziaria o titolare di altro contratto agrario associativo, mezzadro
colono, affittuario, ecc.);
   2)  i  dati  di  individuazione  del  fondo  nel  quale  e'  stata
effettuata   la   semina   del   grano   duro  (comune,  localita'  e
denominazione   del   fondo   stesso,   con   l'indicazione  del  suo
proprietario);
   3) specificazione della superficie aziendale nella quale la semina
e'   stata  effettuata,  riportando  i  dati  catastali  dei  singoli
appezzamenti (particelle) che compongono detta superficie;
   4) varieta' di grano duro seminate;
   5)   sistema  di  conduzione  dell'azienda  ed  indicazione  degli
eventuali   compartecipanti   alla  coltivazione,  specificandone  le
generalita', residenza e rapporto di compartecipazione, ed indicando,
riferita alla superficie, la quota di spettanza degli stessi;
   6)   sottoscrizione  dell'impegno  di  cui  al  comma  quinto  del
successivo art. 9.
  L'organo  istruttorio  puo'  acquisire  notizie e documentazione in
ordine ai dati esposti nelle domande di aiuto.
  La  relativa  richiesta  da  parte del predetto organo, inoltrata a
mezzo  raccomandata  postale  con  ricevuta  di  ritorno, deve essere
soddisfatta  dal  produttore  interessato  entro il termine di trenta
giorni a decorrere dalla data di ricevimento della predetta richiesta
e  con  le modalita' all'uopo indicate dall'ufficio istruttorio, pena
la decadenza dal diritto all'aiuto.
 
          Nota all'art. 5:
             Si trascrive il testo dell'art. 4 del regolamento CEE n.
          3103/76, concernente l'aiuto per la  produzione  del  grano
          duro:
             "1. Gli Stati membri istituiscono un regime di controllo
          amministrativo che garantisca che il prodotto per il  quale
          l'aiuto  e'  richiesto  e'  conforme  ai  requisiti  per la
          concessione di tale aiuto.
             2.   Ai   fini  di  tale  controllo,  gli  Stati  membri
          istituiscono un regime  di  dichiarazioni  delle  superfici
          coltivate  e  delle  varieta'  di  sementi utilizzate. Tale
          dichiarazione vale quale domanda d'aiuto".