Art. 6. La dichiarazione di coltivazione deve essere presentata direttamente o per raccomandata postale spedita entro il 31 marzo 1989, come segue: nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia e Sardegna agli uffici degli enti di sviluppo agricolo esistenti nel capoluogo di provincia, tranne che per la provincia di Catanzaro il cui ufficio ha sede in Crotone; nelle province delle regioni Campania e Sicilia ai rispettivi ispettorati provinciali dell'alimentazione; nelle province della regione Lazio ai settori decentrati provinciali agricoltura; nelle province della regione Marche ai rispettivi servizi decentrati agricoltura foreste ed alimentazione - sezione alimentazione; nelle province della regione Toscana alle rispettive amministrazioni provinciali - assessorato agricoltura. Gli uffici sopramenzionati provvedono alla istruttoria, al controllo ed alla liquidazione delle domande di aiuto.