Art. 6.
  La   dichiarazione   di   coltivazione   deve   essere   presentata
direttamente  o  per  raccomandata  postale spedita entro il 31 marzo
1989, come segue:
   nelle  regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Molise, Puglia e
Sardegna  agli  uffici  degli enti di sviluppo agricolo esistenti nel
capoluogo  di  provincia, tranne che per la provincia di Catanzaro il
cui ufficio ha sede in Crotone;
   nelle  province  delle  regioni  Campania  e Sicilia ai rispettivi
ispettorati provinciali dell'alimentazione;
   nelle   province   della   regione  Lazio  ai  settori  decentrati
provinciali agricoltura;
   nelle   province   della  regione  Marche  ai  rispettivi  servizi
decentrati   agricoltura   foreste   ed   alimentazione   -   sezione
alimentazione;
   nelle    province    della   regione   Toscana   alle   rispettive
amministrazioni provinciali - assessorato agricoltura.
  Gli   uffici   sopramenzionati   provvedono  alla  istruttoria,  al
controllo ed alla liquidazione delle domande di aiuto.