Art. 7.
  In  ogni provincia ciascun produttore di grano duro deve presentare
una  sola  dichiarazione  di  coltivazione  per  tutte  le  superfici
seminate  nella  provincia  stessa,  pena  la  decadenza  dal diritto
all'aiuto.
  Nel  caso  che  la  superficie  seminata  sia  ripartita  fra  piu'
partecipanti   all'impresa  agricola,  ciascun  avente  diritto  puo'
presentare  la  dichiarazione di coltivazione per la parte di propria
spettanza.  Tale dichiarazione puo' essere presentata da uno solo dei
compartecipanti  purche' sottoscritta dagli altri secondo le quote di
spettanza di ciascuno.
  Pena  la irricevibilita', eventuali correzioni od integrazioni alla
dichiarazione   di   coltivazione  vanno  presentate  con  le  stesse
modalita'  di  cui  al primo comma del precedente art. 6 e, comunque,
entro il termine del 31 marzo 1989.
  Le  dichiarazioni  di  coltivazione presentate ad organi diversi da
quelli  indicati  all'art. 6 del presente decreto od incompetenti per
territorio sono nulle.