Art. 7. In ogni provincia ciascun produttore di grano duro deve presentare una sola dichiarazione di coltivazione per tutte le superfici seminate nella provincia stessa, pena la decadenza dal diritto all'aiuto. Nel caso che la superficie seminata sia ripartita fra piu' partecipanti all'impresa agricola, ciascun avente diritto puo' presentare la dichiarazione di coltivazione per la parte di propria spettanza. Tale dichiarazione puo' essere presentata da uno solo dei compartecipanti purche' sottoscritta dagli altri secondo le quote di spettanza di ciascuno. Pena la irricevibilita', eventuali correzioni od integrazioni alla dichiarazione di coltivazione vanno presentate con le stesse modalita' di cui al primo comma del precedente art. 6 e, comunque, entro il termine del 31 marzo 1989. Le dichiarazioni di coltivazione presentate ad organi diversi da quelli indicati all'art. 6 del presente decreto od incompetenti per territorio sono nulle.