Art. 8.
  Al   pagamento   dell'aiuto,   per  l'importo  unitario  che  sara'
successivamente  stabilito dal Consiglio dei Ministri delle Comunita'
europee,  provvede,  in esecuzione dei compiti ad essa affidati dalla
legge  14  agosto 1982, n. 610, l'Azienda di Stato per gli interventi
nel mercato agricolo - A.I.M.A.
  Ai   fini   della   corresponsione  dell'aiuto  saranno  effettuati
controlli  a sondaggio presso l'azienda del produttore, richiesti dal
regolamento CEE n. 2835/77.
  Tali  controlli  saranno  effettuati,  a  cura  degli uffici di cui
all'art. 6, presso ciascuna delle aziende oggetto dell'accertamento a
campione ai fini della verifica della dichiarazione di coltivazione e
dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 4.