Art. 8. Al pagamento dell'aiuto, per l'importo unitario che sara' successivamente stabilito dal Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee, provvede, in esecuzione dei compiti ad essa affidati dalla legge 14 agosto 1982, n. 610, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A. Ai fini della corresponsione dell'aiuto saranno effettuati controlli a sondaggio presso l'azienda del produttore, richiesti dal regolamento CEE n. 2835/77. Tali controlli saranno effettuati, a cura degli uffici di cui all'art. 6, presso ciascuna delle aziende oggetto dell'accertamento a campione ai fini della verifica della dichiarazione di coltivazione e dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 4.