Art. 9.
  Nel  caso  in  cui, a seguito di avversita' atmosferiche o di altre
cause,  la  superficie  di  terreno  denunciata  ai fini del presente
decreto   subisca   significative  riduzioni  in  rapporto  a  quella
dichiarata,   il  produttore  interessato  decade  integralmente  dal
diritto   all'aiuto   qualora   non   provveda   a   darne  immediata
comunicazione   all'ufficio   al   quale   e'   stata  presentata  la
dichiarazione di coltivazione.
  Alla  medesima  sanzione  di  cui  al  precedente comma soggiace il
produttore  che,  senza  giustificato  motivo,  non  e' presente, ne'
delega  altri, al sopralluogo o, pur presentandosi o delegando altri,
e'   sfornito  dei  documenti  necessari  alla  individuazione  delle
superfici  dichiarate,  soggette  al  controllo disposto dall'ufficio
istruttorio.
  Eventuali  impedimenti, ed in ordine alla presenza del produttore o
del  suo  delegato  al  succitato  sopralluogo,  ed  in  ordine  alla
esibizione   agli   incaricati   del   controllo   della   prescritta
documentazione   catastale,   vanno   rappresentati   e   documentati
all'organo  di  controllo  entro il terzo giorno dalla data stabilita
per  la  effettuazione dell'accertamento aziendale, pena la decadenza
dal diritto all'aiuto.
  Eventuali cambi di residenza o di domicilio del produttore, ai fini
dell'esatto  recapito  della  lettera-invito al sopralluogo e di ogni
altra  comunicazione  allo  stesso da parte dell'ufficio istruttorio,
vanno  notificati  a  cura  dell'interessato,  pena  la decadenza dal
diritto  all'aiuto,  entro  venti  giorni dalla predetta modifica, ai
richiamati  uffici  e  con  le stesse modalita' di cui all'art. 6 del
presente decreto.
  L'ufficio   preposto   all'istruttoria   delle   dichiarazioni   di
coltivazione ha facolta' di procedere all'accertamento in campo anche
in   assenza   del  produttore  interessato,  purche'  assistito  dal
funzionario,   designato  dal  competente  comune,  in  funzione  del
preventivo   assenso   presentato   dal   dichiarante   mediante   la
sottoscrizione dell'apposita assunzione di impegno riportata in calce
alla domanda di aiuto.
  La   mancata  contestuale  sottoscrizione  della  dichiarazione  di
coltivazione  e  dell'assunzione  dell'impegno  di  cui al precedente
comma, comporta la decadenza dal diritto all'aiuto.