Art. 2. 1. Ai fini dell'attuazione del programma di cui all'articolo 1, relativamente agli interventi finanziati dalla legge 1 marzo 1986, n. 64, qualora sia richiesta l'iniziativa integrata e coordinata di piu' amministrazioni ed enti pubblici, anche economici o ad ordinamento autonomo, il sindaco di Reggio Calabria propone la definizione fra i soggetti interessati di un accordo di programma previsto dalla legge medesima, che attui il coordinamento e la realizzazione delle azioni di rispettiva competenza, individuando il soggetto al quale e' affidata la gestione del programma. 2. L'accordo di programma e' approvato con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane, ed e' vincolante per i soggetti che vi abbiano partecipato e per quei soggetti che, pur essendo stati invitati, non hanno concorso alla formazione dell'accordo. 3. Agli interventi previsti nell'accordo di programma si applicano il quarto e quinto comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale. 4. In caso di inerzia o di ritardo nell'attuazione degli interventi previsti dall'accordo, in via sostitutiva, possono provvedere il Ministro per i problemi delle aree urbane o i suoi delegati.