Art. 2.
  1.  Ai  fini  dell'attuazione  del programma di cui all'articolo 1,
relativamente  agli  interventi finanziati dalla legge 1› marzo 1986,
n.  64,  qualora sia richiesta l'iniziativa integrata e coordinata di
piu'   amministrazioni   ed  enti  pubblici,  anche  economici  o  ad
ordinamento  autonomo,  il  sindaco  di  Reggio  Calabria  propone la
definizione  fra  i  soggetti  interessati di un accordo di programma
previsto  dalla  legge  medesima,  che  attui  il  coordinamento e la
realizzazione  delle azioni di rispettiva competenza, individuando il
soggetto al quale e' affidata la gestione del programma.
  2. L'accordo di programma e' approvato con decreto del Ministro per
gli  interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno,  di  concerto con il
Ministro  per  i  problemi  delle aree urbane, ed e' vincolante per i
soggetti  che  vi  abbiano  partecipato  e per quei soggetti che, pur
essendo   stati   invitati,   non   hanno  concorso  alla  formazione
dell'accordo.
  3.  Agli interventi previsti nell'accordo di programma si applicano
il  quarto e quinto comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978,
n.   1.   Restano  in  ogni  caso  fermi  i  vincoli  previsti  dalla
legislazione in materia paesaggistica ed ambientale.
  4. In caso di inerzia o di ritardo nell'attuazione degli interventi
previsti  dall'accordo,  in  via  sostitutiva,  possono provvedere il
Ministro per i problemi delle aree urbane o i suoi delegati.