Art. 3.
  1.  L'articolo  18  del  decreto-legge  29  dicembre  1987, n. 534,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47,
nella  parte in cui richiama i benefici degli articoli 5 e 5- bis del
decreto-legge   19   settembre   1987,   n.   384,   convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, deve intendersi
applicabile  anche  alle imprese commerciali, artigiane, alberghiere,
di  servizi,  turistiche e ricettive, nonche' ad esercenti servizi di
trasporto   a  fune,  che  sono  stati  danneggiati  dall'eccezionale
nubifragio  abbattutosi  nei  giorni  15  e  16  novembre  1987 nelle
province di Catanzaro e Reggio Calabria.