Art. 3. 1. L'articolo 18 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, nella parte in cui richiama i benefici degli articoli 5 e 5- bis del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, deve intendersi applicabile anche alle imprese commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi, turistiche e ricettive, nonche' ad esercenti servizi di trasporto a fune, che sono stati danneggiati dall'eccezionale nubifragio abbattutosi nei giorni 15 e 16 novembre 1987 nelle province di Catanzaro e Reggio Calabria.