Art. 4. 1. Al fine di promuovere la creazione di occupazione nella citta' di Reggio Calabria e' autorizzata la spesa di lire 50 miliardi negli anni 1989 e 1990. 2. Le disponibilita' di cui al comma 1 sono utilizzate per piani e progetti di investimento e gestite dal Fondo per il rientro dalla disoccupazione, secondo le modalita' ed i criteri indicati dall'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Fondo per il rientro dalla disoccupazione, in particolare nei territori del Mezzogiorno". 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.