Art. 4.
  1.  Al  fine di promuovere la creazione di occupazione nella citta'
di  Reggio Calabria e' autorizzata la spesa di lire 50 miliardi negli
anni 1989 e 1990.
  2.  Le disponibilita' di cui al comma 1 sono utilizzate per piani e
progetti  di  investimento  e  gestite dal Fondo per il rientro dalla
disoccupazione,   secondo   le   modalita'   ed  i  criteri  indicati
dall'articolo  6  del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
  3.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a  lire  25 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede
mediante  riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale  1988-1990,  al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero   del   tesoro   per  l'anno  1988,  all'uopo  parzialmente
utilizzando    l'accantonamento   "Fondo   per   il   rientro   dalla
disoccupazione, in particolare nei territori del Mezzogiorno".
  4.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.