Art. 5. 1. Per provvedere a particolari esigenze di riorganizzazione strutturale e funzionale degli uffici amministrativi e tecnici del comune di Reggio Calabria, il Ministro competente, su richiesta del comune, limitata a non piu' di cinque unita' di personale, puo' disporre con proprio decreto il comando presso detti uffici di funzionari in attivita' di servizio, con qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore o equiparata, particolarmente esperti nei settori interessati. 2. Con lo stesso decreto sono determinati i compiti del funzionario ed e' altresi' stabilita la durata del comando, comunque non superiore a tre anni. 3. Per l'espletamento dei propri compiti il funzionario comandato puo' avvalersi degli uffici e del personale del comune. 4. Il funzionario comandato conserva il trattamento economico in godimento ed e' considerato in missione per tutta la durata del comando, ove la sede di provenienza sia diversa da quella di destinazione.