Art. 5.
  1.  Per  provvedere  a  particolari  esigenze  di  riorganizzazione
strutturale  e  funzionale  degli uffici amministrativi e tecnici del
comune  di  Reggio Calabria, il Ministro competente, su richiesta del
comune,  limitata  a  non  piu'  di  cinque unita' di personale, puo'
disporre  con  proprio  decreto  il  comando  presso  detti uffici di
funzionari  in  attivita'  di servizio, con qualifica non inferiore a
quella  di  dirigente superiore o equiparata, particolarmente esperti
nei settori interessati.
  2. Con lo stesso decreto sono determinati i compiti del funzionario
ed  e'  altresi'  stabilita  la  durata  del  comando,  comunque  non
superiore a tre anni.
  3.  Per  l'espletamento dei propri compiti il funzionario comandato
puo' avvalersi degli uffici e del personale del comune.
  4.  Il  funzionario  comandato conserva il trattamento economico in
godimento  ed  e'  considerato  in  missione  per tutta la durata del
comando,  ove  la  sede  di  provenienza  sia  diversa  da  quella di
destinazione.