Art. 10. Comunicazione cumulativa 1. Il detentore dei rifiuti puo' ricorrere, con il consenso degli altri Stati interessati, ad una procedura di comunicazione cumulativa qualora effettui in modo regolare spedizioni al medesimo destinatario di rifiuti, che presentino le medesime caratteristiche fisiche e chimiche, utilizzando gli stessi uffici doganali di entrata, uscita o transito. 2. L'utilizzazione della procedura di comunicazione cumulativa da effettuarsi mediante l'apposita sezione del bollettino di spedizione e' subordinata alla fornitura di adeguate informazioni relative agli esatti quantitativi ed agli elenchi periodici dei rifiuti da spedire e deve riferirsi ad un periodo massimo di un anno. 3. In caso di comunicazione cumulativa per spedizioni all'estero, il Ministro dell'ambiente procede a successivi svincoli parziali delle garanzie prestate ai sensi del presente decreto subordinatamente alla verifica delle condizioni di cui al precedente art. 6, comma 3.