Art. 10. Norme sanitarie 1. Gli atleti militari "di livello nazionale" devono giungere al reparto di assegnazione muniti della documentazione sanitaria prevista dalle vigenti leggi sulla "tutela sanitaria delle attivita' sportive agonistiche". Viene data altresi' facolta' a ciascuna Forza armata di effettuare un'indagine medico-sanitaria in ottemperanza a specifiche direttive interne. 2. I limiti previsti dall'art. 24, commi 8 e 9, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, potranno essere aumentati, come previsto nel comma 10, dal direttore di sanita' dell'alto comando periferico, sentito il parere del comandante di corpo ed il giudizio dell'ufficiale medico membro del Comitato sportivo militare. 3. Al termine di periodi di licenza di convalescenza o di riposo, il militare atleta, oltre a quanto previsto dalle norme in vigore, dovra' essere autorizzato a riprendere l'attivita' sportivo-agonistica dal dirigente del servizio sanitario del reparto. 4. Il periodo trascorso nella posizione di "riposo in patria", non concesso dall'autorita' sanitaria militare, deve essere compreso nel computo della licenza ordinaria o speciale agonistica. 5. L'atleta militare che partecipi ad attivita' sportiva in posizione di inidoneita' temporanea al servizio militare incondizionato, cessa da questa posizione e deve pertanto fare rientro immediato al corpo. Qualora l'atleta militare si dichiari impossibilitato, per motivi sanitari, al rientro, si dovra' provvedere al suo immediato ricovero presso l'ente sanitario militare competente per territorio che deve giudicare sulla idoneita' al servizio militare incondizionato. In ogni caso il militare che svolga attivita' sportiva in posizione di temporanea inidoneita' al servizio militare incondizionato perde tutte le prerogative connesse alla posizione di atleta "di livello nazionale" e puo' essere trasferito ad altro ente o reparto.
Nota all'art. 10 del regolamento: Per il contenuto dell'art. 24 della legge n. 958/1986 si veda nelle note all'art. 7.