(Regolamento attivita' sportiva militari di leva riconosciuti atleti di livello nazionale-art. 10)
                               Art. 10. 
                           Norme sanitarie 
  1. Gli atleti militari "di livello nazionale"  devono  giungere  al
reparto  di  assegnazione  muniti  della   documentazione   sanitaria
prevista dalle vigenti leggi sulla "tutela sanitaria delle  attivita'
sportive agonistiche". 
  Viene data altresi' facolta' a ciascuna Forza armata di  effettuare
un'indagine medico-sanitaria in ottemperanza a  specifiche  direttive
interne. 
  2. I limiti previsti dall'art. 24, commi 8  e  9,  della  legge  24
dicembre 1986, n. 958, potranno essere aumentati, come  previsto  nel
comma 10, dal direttore  di  sanita'  dell'alto  comando  periferico,
sentito  il  parere  del  comandante  di   corpo   ed   il   giudizio
dell'ufficiale medico membro del Comitato sportivo militare. 
  3. Al termine di periodi di licenza di convalescenza o  di  riposo,
il militare atleta, oltre a quanto previsto dalle  norme  in  vigore,
dovra'    essere     autorizzato     a     riprendere     l'attivita'
sportivo-agonistica dal dirigente del servizio sanitario del reparto. 
  4. Il periodo trascorso nella posizione di "riposo in patria",  non
concesso dall'autorita' sanitaria militare, deve essere compreso  nel
computo della licenza ordinaria o speciale agonistica. 
  5.  L'atleta  militare  che  partecipi  ad  attivita'  sportiva  in
posizione   di   inidoneita'   temporanea   al   servizio    militare
incondizionato, cessa  da  questa  posizione  e  deve  pertanto  fare
rientro immediato al corpo. 
  Qualora l'atleta militare si dichiari impossibilitato,  per  motivi
sanitari, al rientro, si dovra' provvedere al suo immediato  ricovero
presso l'ente sanitario militare competente per territorio  che  deve
giudicare sulla idoneita' al servizio militare incondizionato. 
  In ogni caso il militare che svolga attivita' sportiva in posizione
di temporanea inidoneita' al servizio militare  incondizionato  perde
tutte le prerogative connesse alla posizione di  atleta  "di  livello
nazionale" e puo' essere trasferito ad altro ente o reparto. 
 
    

          Nota all'art. 10 del regolamento:
             Per il contenuto dell'art. 24 della legge n. 958/1986 si
          veda nelle note all'art. 7.