Art. 2. Atleti "di livello nazionale" 1. Sono da considerare atleti "di livello nazionale" quelli riconosciuti tali da una commissione costituita da rappresentanti del CONI e delle Forze armate. Per la componente Forze armate fanno parte di detta commissione i membri interessati del Comitato sportivo militare (composizione in allegato A). 2. I criteri di massima da adottare per l'inserimento nell'aliquota degli atleti "di livello nazionale" sono riportati in allegato B. 3. Eventuali casi particolari, non pervenuti alla commissione secondo le procedure di seguito riportate, verranno singolarmente esaminati.