(Regolamento attivita' sportiva militari di leva riconosciuti atleti di livello nazionale-art. 2)
                               Art. 2. 
                    Atleti "di livello nazionale" 
  1.  Sono  da  considerare  atleti  "di  livello  nazionale"  quelli
riconosciuti tali da una commissione costituita da rappresentanti del
CONI e delle Forze armate. Per la componente Forze armate fanno parte
di detta commissione  i  membri  interessati  del  Comitato  sportivo
militare (composizione in allegato A). 
  2. I criteri di massima da adottare per l'inserimento nell'aliquota
degli atleti "di livello nazionale" sono riportati in allegato B. 
  3. Eventuali  casi  particolari,  non  pervenuti  alla  commissione
secondo le procedure di  seguito  riportate,  verranno  singolarmente
esaminati.