Art. 3. Presentazione delle domande 1. Le domande degli iscritti di leva, in possesso dei requisiti previsti, debbono pervenire allo stato maggiore interessato alla conduzione della specifica disciplina sportiva (allegato C), tramite CONI, almeno quattro mesi prima della partenza del contingente di appartenenza degli interessati. 2. Eventuali richieste di "anticipo" o di "rinvio" della incorporazione possono essere autorizzate, se ampiamente corredate da motivazioni tecnico-sportive, dalla commissione preposta alla valutazione degli atleti "di livello nazionale". 3. I militari atleti che non abbiano presentato le domande di cui al precedente comma 1, non possono svolgere attivita' sportiva con la societa' di appartenenza senza specifica autorizzazione dello stato maggiore competente. Ove cio' avvenisse, il fatto puo' costituire motivo di trasferimento del militare.