Art. 4. Incorporazione 1. Gli atleti di cui al precedente art. 2, compatibilmente con le esigenze ordinative e di servizio, verranno: incorporati con il primo scaglione utile, sulla base delle indicazioni fornite dalle singole federazioni sportive (allegato D), presso gli enti addestrativi di base previsti dallo stato maggiore competente; assegnati al centro sportivo di Forza armata o Interforze designato alla conduzione della specifica disciplina sportiva, qualunque sia la Forza armata di appartenenza, fatte salve le esigenze ordinative (allegato C). Presso tali centri i militari dovranno essere mantenuti in piena efficienza atletica per poter svolgere la loro attivita' con le rappresentative sportive militari o con le societa' sportive di appartenenza; in quest'ultimo caso l'attivita' svolta e' denominata "conservativa". 2. Gli atleti militari di cui al precedente art. 2, in regola con tutte le norme procedurali, che siano esuberanti rispetto ai livelli organici dei centri sportivi di Forza armata o Interforze, o che pratichino discipline sportive non previste nei centri sportivi di Forza armata, verranno, compatibilmente con le esigenze organiche e di servizio, assegnati a comandi, enti o reparti viciniori alle societa' sportive di appartenenza. 3. Ai militari atleti di cui al precedente art. 2, verranno assegnati incarichi di specializzazione/categoria che ne consentano la successiva destinazione ai centri sportivi di Forza armata o Interforze. 4. Qualora un iscritto alla leva, comunque riconoscibile quale atleta "di livello nazionale", non abbia rispettato le procedure previste e non sia stato quindi incorporato come tale, potra' essere richiesto dalla Forza armata interessata per l'assegnazione ad un centro sportivo. Detto personale - su proposta del Comitato sportivo militare - dovra' essere avviato al citato centro.