(Regolamento attivita' sportiva militari di leva riconosciuti atleti di livello nazionale-art. 7)
                               Art. 7. 
                     Licenze speciali agonistiche 
  1. Agli atleti "di livello nazionale" in  attivita'  "conservativa"
verranno concesse, compatibilmente con le esigenze  di  servizio,  le
seguenti licenze agonistiche: 
   tre giorni settimanali a cavallo dell'evento agonistico  (incontri
di campionato compresi eventuali recuperi e a livello di Coppa)  agli
atleti che praticano discipline  sportive  di  squadra  a  calendario
fisso (allegato B); 
   analogo numero di giornate mensili per gli  atleti  che  praticano
discipline sportive individuali (allegato B), previa richiesta  della
federazione sportiva competente. 
  2. Le richieste di  licenze  agonistiche  di  entita'  superiore  a
quella sopraindicata, in occasione di manifestazioni di lunga  durata
(raduni di rappresentative nazionali, tornei, ecc.), dovranno  essere
inoltrate dalle federazioni interessate,  tramite  CONI,  allo  stato
maggiore di Forza armata competente. 
  3. Durante il periodo di addestramento di base  i  militari  atleti
non potranno fruire  di  licenze  per  svolgere  attivita'  sportiva.
Eventuali  deroghe  a  tale  disposizione  sono  di  competenza   del
gabinetto del Ministro, cui  debbono  essere  richieste  dallo  stato
maggiore competente. 
  4. Le licenze speciali  agonistiche  di  cui  sopra  conglobano  le
licenze brevi previste dall'art. 24 della legge 24 dicembre 1986,  n.
958,  e  non  prevedono  la  corresponsione  della   paga   ne'   del
controvalore della razione viveri di cui all'art. 33, comma 3,  della
citata legge. Il  presente  articolo  riguarda  i  militari  di  leva
esclusi quelli a ferma prolungata per i quali  dette  licenze  devono
essere considerate "per determinazione ministeriale". 
  5. A parziale  recupero  del  periodo  addestrativo  impiegato  per
attivita' sportiva con la societa' di appartenenza, i militari atleti
dovranno sottoscrivere, all'atto della presentazione della domanda di
cui all'art. 3, l'impegno di prolungare il servizio di leva di trenta
giorni dopo il congedamento dello scaglione di appartenenza. 
  6. Agli atleti  militari  che  svolgono  attivita'  agonistica  con
rappresentative militari di Forza armata o Interforze potranno essere
concesse, per il necessario recupero psico-fisico, opportune  licenze
speciali nella misura prevista da specifiche  disposizioni  di  Forza
armata. 
 
    

          Note all'art. 7 del regolamento:
             -  Il  testo  dell'art. 24 della legge n. 958/1986 e' il
          seguente:
             "Art. 24 (Licenze). - 1. Ai militari di leva ed in ferma
          prolungata si applica la normativa vigente  in  materia  di
          licenze del personale militare, fatto salvo quanto previsto
          nei commi successivi.
             2.  Soddisfatte  le esigenze operative, addestrative, di
          sicurezza e di servizio, possono essere inoltre concesse ai
          militari  di  leva,  in coincidenza con il fine settimana o
          con le festivita', licenze brevi non superiori a  trentasei
          ore.
             3.  Per  i  militari  di  leva  residenti  in  localita'
          distanti oltre 300 chilometri dalla  sede  di  servizio  il
          limite   massimo   previsto  per  le  licenze  brevi  dalla
          normativa vigente e' elevato a venti giorni.
             4.  Ai  militari  di  leva  che  si  recano  in  licenza
          ordinaria compete il rimborso delle spese di viaggio  dalla
          sede di servizio al comune di residenza e viceversa o della
          somma equivalente se la  licenza  e'  fruita  in  localita'
          diversa. Analogo rimborso compete ai militari che si recano
          in licenza straordinaria per imminente pericolo di  vita  o
          per morte del coniuge o di un parente.
             5. Ai militari di leva che si recano in licenza breve e'
          concesso il rimborso delle spese di viaggio dalla  sede  di
          servizio  al comune di residenza e viceversa, limitatamente
          a:
               a)  un solo viaggio, nell'anno di servizio, qualora il
          comune di residenza sia distante  dalla  sede  di  servizio
          meno di 300 km.
               b)  n.  5  viaggi,  nell'anno  di servizio, qualora il
          comune di residenza sia distante  dalla  sede  di  servizio
          oltre 300 km.
             6.  Ai  militari  di  leva  che si recano in licenza nei
          comuni di residenza distanti oltre 600  km  dalla  sede  di
          servizio sono concessi le facilitazioni di viaggio, nonche'
          i rimborsi previsti dal presente articolo anche  per  l'uso
          dei treni rapidi.
             7.  Le  norme  di  cui  ai  commi  2, 4 e 5 del presente
          articolo non si applicano ai militari di leva che  prestano
          servizio,   in   qualita'   di   ausiliari,  nell'Arma  dei
          carabinieri.
             8. Il periodo trascorso dal personale di leva in licenza
          di convalescenza per malattie od infermita'  non  dovute  a
          causa   di   servizio,   non   e'   computabile   ai   fini
          dell'assolvimento degli obblighi di leva,  tranne  i  primi
          quindici giorni complessivi.
             9.    Analogamente    non   e'   computabile   ai   fini
          dell'assolvimento  degli  obblighi  di  leva,  il   periodo
          trascorso  presso  luoghi di cura per infermita' o malattie
          non  dipendenti  da  causa  di  servizio,  tranne  i  primi
          quarantacinque giorni complessivi.
             10.  I  limiti di quindici e di quarantacinque giorni di
          cui ai commi 8  e  9  possono  essere  aumentati  solo  con
          esplicita  e  motivata decisione della competente autorita'
          sanitaria militare a domanda degli interessati.
             11.  Il Ministro della difesa e' autorizzato a stipulare
          le  convenzioni  per  l'applicazione  delle   facilitazioni
          previste nel presente articolo.
             12.  Al  quinto comma dell'articolo 31 del decreto-legge
          28 febbraio 1983, n.  55,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  26  aprile  1983,  n.  131,  dopo  le  parole
          'portatori di handicaps', sono aggiunte le parole 'militari
          di leva'".
             -  Il  testo  dell'art. 33 della legge n. 958/1986 e' il
          seguente:
             "Art.  33  (Sospensione  della paga). - 1. Ai graduati e
          militari  di   truppa   dell'Esercito,   della   Marina   e
          dell'Aeronautica   in   servizio   di  leva,  trattenuti  o
          richiamati o in ferma prolungata, nonche' agli  allievi  di
          cui  alla  tabella allegata alla presente legge, la paga e'
          dovuta durante i periodi di ricovero  in  luoghi  di  cura,
          durante  la licenza ordinaria, le licenze brevi, le licenze
          straordinarie, quelle di convalescenza dipendente da  causa
          di   servizio,   la   licenza   premio  e  le  licenze  per
          determinazione ministeriale, nonche' durante  i  giorni  di
          viaggio  di  andata  e  ritorno  nelle licenze di qualsiasi
          tipo.
             2.  Per  i  militari  indicati  nel  comma  1 la paga e'
          sospesa:
               a)  quando, senza giustificato motivo, non raggiungono
          il loro Corpo o se ne assentano;
               b)  quando  sono detenuti in attesa di giudizio, salvo
          ad essere loro corrisposta se il giudizio non e' seguito da
          condanna.
             3.  Il  controvalore della razione viveri e' corrisposto
          al personale militare indicato nel comma  1  quando  e'  in
          licenza  con diritto alla paga, nonche' durante i giorni di
          viaggio di andata e  ritorno  nelle  licenze  di  qualsiasi
          tipo".