Art. 7. Licenze speciali agonistiche 1. Agli atleti "di livello nazionale" in attivita' "conservativa" verranno concesse, compatibilmente con le esigenze di servizio, le seguenti licenze agonistiche: tre giorni settimanali a cavallo dell'evento agonistico (incontri di campionato compresi eventuali recuperi e a livello di Coppa) agli atleti che praticano discipline sportive di squadra a calendario fisso (allegato B); analogo numero di giornate mensili per gli atleti che praticano discipline sportive individuali (allegato B), previa richiesta della federazione sportiva competente. 2. Le richieste di licenze agonistiche di entita' superiore a quella sopraindicata, in occasione di manifestazioni di lunga durata (raduni di rappresentative nazionali, tornei, ecc.), dovranno essere inoltrate dalle federazioni interessate, tramite CONI, allo stato maggiore di Forza armata competente. 3. Durante il periodo di addestramento di base i militari atleti non potranno fruire di licenze per svolgere attivita' sportiva. Eventuali deroghe a tale disposizione sono di competenza del gabinetto del Ministro, cui debbono essere richieste dallo stato maggiore competente. 4. Le licenze speciali agonistiche di cui sopra conglobano le licenze brevi previste dall'art. 24 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e non prevedono la corresponsione della paga ne' del controvalore della razione viveri di cui all'art. 33, comma 3, della citata legge. Il presente articolo riguarda i militari di leva esclusi quelli a ferma prolungata per i quali dette licenze devono essere considerate "per determinazione ministeriale". 5. A parziale recupero del periodo addestrativo impiegato per attivita' sportiva con la societa' di appartenenza, i militari atleti dovranno sottoscrivere, all'atto della presentazione della domanda di cui all'art. 3, l'impegno di prolungare il servizio di leva di trenta giorni dopo il congedamento dello scaglione di appartenenza. 6. Agli atleti militari che svolgono attivita' agonistica con rappresentative militari di Forza armata o Interforze potranno essere concesse, per il necessario recupero psico-fisico, opportune licenze speciali nella misura prevista da specifiche disposizioni di Forza armata.
Note all'art. 7 del regolamento: - Il testo dell'art. 24 della legge n. 958/1986 e' il seguente: "Art. 24 (Licenze). - 1. Ai militari di leva ed in ferma prolungata si applica la normativa vigente in materia di licenze del personale militare, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi. 2. Soddisfatte le esigenze operative, addestrative, di sicurezza e di servizio, possono essere inoltre concesse ai militari di leva, in coincidenza con il fine settimana o con le festivita', licenze brevi non superiori a trentasei ore. 3. Per i militari di leva residenti in localita' distanti oltre 300 chilometri dalla sede di servizio il limite massimo previsto per le licenze brevi dalla normativa vigente e' elevato a venti giorni. 4. Ai militari di leva che si recano in licenza ordinaria compete il rimborso delle spese di viaggio dalla sede di servizio al comune di residenza e viceversa o della somma equivalente se la licenza e' fruita in localita' diversa. Analogo rimborso compete ai militari che si recano in licenza straordinaria per imminente pericolo di vita o per morte del coniuge o di un parente. 5. Ai militari di leva che si recano in licenza breve e' concesso il rimborso delle spese di viaggio dalla sede di servizio al comune di residenza e viceversa, limitatamente a: a) un solo viaggio, nell'anno di servizio, qualora il comune di residenza sia distante dalla sede di servizio meno di 300 km. b) n. 5 viaggi, nell'anno di servizio, qualora il comune di residenza sia distante dalla sede di servizio oltre 300 km. 6. Ai militari di leva che si recano in licenza nei comuni di residenza distanti oltre 600 km dalla sede di servizio sono concessi le facilitazioni di viaggio, nonche' i rimborsi previsti dal presente articolo anche per l'uso dei treni rapidi. 7. Le norme di cui ai commi 2, 4 e 5 del presente articolo non si applicano ai militari di leva che prestano servizio, in qualita' di ausiliari, nell'Arma dei carabinieri. 8. Il periodo trascorso dal personale di leva in licenza di convalescenza per malattie od infermita' non dovute a causa di servizio, non e' computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, tranne i primi quindici giorni complessivi. 9. Analogamente non e' computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, il periodo trascorso presso luoghi di cura per infermita' o malattie non dipendenti da causa di servizio, tranne i primi quarantacinque giorni complessivi. 10. I limiti di quindici e di quarantacinque giorni di cui ai commi 8 e 9 possono essere aumentati solo con esplicita e motivata decisione della competente autorita' sanitaria militare a domanda degli interessati. 11. Il Ministro della difesa e' autorizzato a stipulare le convenzioni per l'applicazione delle facilitazioni previste nel presente articolo. 12. Al quinto comma dell'articolo 31 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, dopo le parole 'portatori di handicaps', sono aggiunte le parole 'militari di leva'". - Il testo dell'art. 33 della legge n. 958/1986 e' il seguente: "Art. 33 (Sospensione della paga). - 1. Ai graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio di leva, trattenuti o richiamati o in ferma prolungata, nonche' agli allievi di cui alla tabella allegata alla presente legge, la paga e' dovuta durante i periodi di ricovero in luoghi di cura, durante la licenza ordinaria, le licenze brevi, le licenze straordinarie, quelle di convalescenza dipendente da causa di servizio, la licenza premio e le licenze per determinazione ministeriale, nonche' durante i giorni di viaggio di andata e ritorno nelle licenze di qualsiasi tipo. 2. Per i militari indicati nel comma 1 la paga e' sospesa: a) quando, senza giustificato motivo, non raggiungono il loro Corpo o se ne assentano; b) quando sono detenuti in attesa di giudizio, salvo ad essere loro corrisposta se il giudizio non e' seguito da condanna. 3. Il controvalore della razione viveri e' corrisposto al personale militare indicato nel comma 1 quando e' in licenza con diritto alla paga, nonche' durante i giorni di viaggio di andata e ritorno nelle licenze di qualsiasi tipo".