(Regolamento attivita' sportiva militari di leva riconosciuti atleti di livello nazionale-art. 8)
                               Art. 8. 
                    Attivita' sportiva all'estero 
  1. Le  richieste  di  licenze  speciali  agonistiche  per  l'estero
dovranno essere inoltrate  dalle  federazioni  sportive  interessate,
tramite CONI, allo stato maggiore di Forza armata con quindici giorni
di anticipo sulla data della prevista partenza precisando la questura
di appartenenza. 
  L'autorizzazione all'espatrio puo' essere concessa  unicamente  dal
gabinetto del Ministro.