Art. 8. Attivita' sportiva all'estero 1. Le richieste di licenze speciali agonistiche per l'estero dovranno essere inoltrate dalle federazioni sportive interessate, tramite CONI, allo stato maggiore di Forza armata con quindici giorni di anticipo sulla data della prevista partenza precisando la questura di appartenenza. L'autorizzazione all'espatrio puo' essere concessa unicamente dal gabinetto del Ministro.