Art. 3.
  La data di attivazione del servizio nelle singole citta' e' portato
a conoscenza dell'utenza delle  localita'  nelle  quali  il  servizio
medesimo   viene   attivato,  previo  accordo  con  gli  speditori  e
contestuale verifica da  parte  dell'Amministrazione  delle  poste  e
delle   telecomunicazioni   dell'entita'  e  della  onerosita'  delle
prestazioni connesse.