Art. 2.
  1.  All'onere  derivante dall'applicazione della presente legge per
il personale del settore  pubblico,  valutato  in  lire  38  miliardi
annui,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  1988-1990,  al
capitolo  6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno  finanziario   1988,   all'uopo   utilizzando   lo   specifico
accantonamento: "Indennita' di rischio per i tecnici radiologi".
  2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 27 ottobre 1988
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI