Art. 2. 1. Le somme di cui all'articolo 1 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato "Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali", dal quale verranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.