Art. 2.
  1. Le somme di cui all'articolo 1 sono versate su un apposito conto
corrente  infruttifero,  istituito  presso  la  tesoreria   centrale,
intestato   alla   Direzione   generale   del   tesoro  e  denominato
"Partecipazione   italiana   a    banche,    fondi    ed    organismi
internazionali",   dal   quale   verranno  prelevate  per  provvedere
all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.