Art. 3.
  1.   All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente  legge,
ripartito in rate uguali di L. 63.633.112.000 per ciascuno degli anni
dal 1987 al 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  1987-1989,  al
capitolo  9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno  1987,  all'uopo  utilizzando  parzialmente   l'accantonamento
"Partecipazione a fondi e banche nazionali ed internazionali".
  2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 27 ottobre 1988
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  AMATO, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI