Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, ripartito in rate uguali di L. 63.633.112.000 per ciascuno degli anni dal 1987 al 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "Partecipazione a fondi e banche nazionali ed internazionali". 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 27 ottobre 1988 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri AMATO, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: VASSALLI