Art. 3. 
  L'atto di compravendita del diritto di reimpianto deve riportare: 
   generalita' dei proprietari delle aziende contraenti; 
   estremi catastali delle aziende contraenti nonche' quelli (comune,
partita catastale, foglio di  mappa,  particelle,  superficie)  delle
superfici estirpate, per le quali  si  e'  acquisito  il  diritto  di
reimpianto, e di quelle  sulle  quali  viene  trasferito  il  diritto
stesso; 
   rinunzia  dell'azienda  cedente  ad  esercitare  il   diritto   di
reimpianto ceduto, relativamente alla superficie vitata estirpata; 
   trascrizione  del  contratto  di  trasferimento  del  diritto   di
reimpianto, alla conservatoria del registro immobiliare operante  nel
territorio ove ricade l'azienda cedente; 
   autorizzazione dell'amministrazione regionale e/o  delle  province
autonome,  nel  cui  territorio  viene  esercitato  il   diritto   di
reimpianto, ad effettuare l'impianto  di  un  determinato  vigneto  a
v.q.p.r.d. per una superficie non  superiore  a  quella  oggetto  del
contratto di compravendita di tale diritto.