Art. 3. L'atto di compravendita del diritto di reimpianto deve riportare: generalita' dei proprietari delle aziende contraenti; estremi catastali delle aziende contraenti nonche' quelli (comune, partita catastale, foglio di mappa, particelle, superficie) delle superfici estirpate, per le quali si e' acquisito il diritto di reimpianto, e di quelle sulle quali viene trasferito il diritto stesso; rinunzia dell'azienda cedente ad esercitare il diritto di reimpianto ceduto, relativamente alla superficie vitata estirpata; trascrizione del contratto di trasferimento del diritto di reimpianto, alla conservatoria del registro immobiliare operante nel territorio ove ricade l'azienda cedente; autorizzazione dell'amministrazione regionale e/o delle province autonome, nel cui territorio viene esercitato il diritto di reimpianto, ad effettuare l'impianto di un determinato vigneto a v.q.p.r.d. per una superficie non superiore a quella oggetto del contratto di compravendita di tale diritto.