Art. 6.
  Gli  organi  regionali  il cui territorio e' stato interessato alla
compravendita dei diritti di  reimpianto  comunicheranno  annualmente
entro  il 31 dicembre al Ministero dell'agricoltura e delle foreste -
Direzione generale della produzione agricola, l'entita' delle aziende
interessate e delle relative superfici vitate.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, addi' 12 ottobre 1988
                                                 Il Ministro: MANNINO
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI