Art. 6. Gli organi regionali il cui territorio e' stato interessato alla compravendita dei diritti di reimpianto comunicheranno annualmente entro il 31 dicembre al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, l'entita' delle aziende interessate e delle relative superfici vitate. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 12 ottobre 1988 Il Ministro: MANNINO Visto, il Guardasigilli: VASSALLI