Art. 3.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  il  Ministro  della
sanita',  saranno  emanate  le  direttive  generali  ed  i criteri da
adottarsi  per  il  perseguimento  degli  obiettivi  individuati  dal
protocollo di cui all'articolo 1.