PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE DEL 1979 SULL INQUINAMENTO ATMOSFERICO ATTRAVERSO LE FRONTIERE A LUNGA DISTANZA RELATIVO ALLA RIDUZIONE DI ALMENO IL 30%, DELLE EMISSIONI DI ZOLFO O DEI LORO FLUSSI ATTRAVERSO LE FRONTIERE. Le Parti decise a dare effetto alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza; temendo che le attuali emissioni di inquinanti atmosferici provochino estesi danni nelle regioni esposte d'Europa e d'America del Nord, a riserve naturali d'importanza vitale per l'ambiente e l'economia, quali le foreste, il suolo e le acque, nonche' ai materiali (ivi compresi i monumenti storici), e possano avere, in alcune circostanze, effetti dannosi per la salute dell'uomo; consapevoli che le principali fonti d'inquinamento atmosferico che contribuiscono all'acidificazione dell'ambiente sono: la combustione di combustibili fossili per la produzione di energia, ed i principali processi tecnologici in vari settori industriali, nonche' i trasporti che causano l'emissione di diossidio di zolfo, di ossidi di azoto e di altri inquinanti; considerando che un'elevata priorita' dovrebbe essere concessa alla riduzione delle emissioni di zolfo in modo da ottenere effetti positivi per l'ambiente, per la situazione economica nel suo insieme e per la salute dell'uomo; ricordando la decisione adottata dalla Comissione Economica delle Nazioni Unite per l'Europa (CEE), nella sua trentanovesima sessione, intensa a sottolineare l'urgenza di raddoppiare gli sforzi per riuscire a coordinare le strategie e le politiche nazionali nell'ambito dela CEE, per ridurre effettivamente le emissioni di zolfo a livello nazionale; ricordando che l'Organo esecutivo della Convenzione ha riconosciuto nella sua prima sessione la necessita' di diminuire effettivamente le emissioni annue totali dei composti solforosi e dei loro flussi attraverso le frontiere entro il 1993-1995, avvalendosi dei livelli del 1980 come base di calcolo; ricordando che la Conferenza multilaterale sulle cause e la prevenzione dei danni causati alle foreste e all'acqua dall'inquinamento atmosferico in Europa (Monaco, 24-27 giugno 1984), aveva chiesto all'Organo esecutivo della Convenzione di adottare, con assoluta priorita', una proposta in vista di un accordo speciale volto a ridurre le emissioni nazionali annue di zolfo o i loro flussi attraverso le frontiere, al piu' tardi entro il 1993; notando che un certo numero di parti contraenti alla Convenzione hanno deciso di attuare riduzioni di almeno il 30% delle loro emissioni nazionali annue di zolfo o dei loro flussi attraverso le frontiere il piu' presto possibile ed al piu' tardi entro il 1993, avvalendosi dei livelli del 1980, come base per il calcolo delle' riduzioni; riconoscendo, d'altronde, che alcune Parti contraenti alla Convenzione, ancorche' non abbiano firmato il presente Protocollo al momento della sua apertura alla firma, contribuiranno tuttavia in maniera rilevante alla riduzione dell'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere, o proseguiranno i loro sforzi volti al controllo delle emissioni di zolfo, come indicato nel documento allegato al rapporto dell'Organo esecutivo relativo alla sua terza sessione; hanno convenuto quanto segue: Articolo primo Definizione Ai fini del presente Protocollo, 1. Per "Convenzione" si intende la Convenzione all'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, adottata a Ginevra il 13 novembre 1979; 2. Per "EMEP" s'intende il Programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici in Europa; 3. Per "Organo esecutivo", si intende l'Organo esecutivo della Convenzione, costituito si sensi del paragrafo 1 dell'Art. 10 della Convenzione; 4. Per "Zona geografica delle attivita' dell'EMEP", si intende la zona definita al paragrafo 4 dell'articolo primo del Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, relativo al finanziamento a lunga scandenza del Programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP), adottato a Ginevra il 28 settembre 1984; 5. Per "Parti", tranne indicazioni contrarie nel testo, si intendono le Parti al resente Protocollo.