(Protocollo- art. 1)
PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE DEL 1979  SULL  INQUINAMENTO  ATMOSFERICO
ATTRAVERSO LE FRONTIERE A LUNGA DISTANZA RELATIVO ALLA  RIDUZIONE  DI
ALMENO IL 30%, DELLE EMISSIONI DI ZOLFO O DEI LORO FLUSSI  ATTRAVERSO
LE FRONTIERE. 
Le Parti 
decise a dare effetto alla Convenzione sull'inquinamento  atmosferico
attraverso le frontiere a lunga distanza; 
temendo che le attuali emissioni di inquinanti atmosferici provochino
estesi danni nelle regioni esposte d'Europa e d'America del  Nord,  a
riserve naturali d'importanza vitale  per  l'ambiente  e  l'economia,
quali le foreste, il suolo e le  acque,  nonche'  ai  materiali  (ivi
compresi  i  monumenti  storici),  e   possano   avere,   in   alcune
circostanze, effetti dannosi per la salute dell'uomo; 
consapevoli che le principali fonti  d'inquinamento  atmosferico  che
contribuiscono all'acidificazione dell'ambiente sono: la  combustione
di combustibili fossili per la produzione di energia, ed i principali
processi tecnologici in vari settori industriali, nonche' i trasporti
che causano l'emissione di diossidio di zolfo, di ossidi di  azoto  e
di altri inquinanti; 
considerando che un'elevata priorita' dovrebbe essere  concessa  alla
riduzione delle emissioni  di  zolfo  in  modo  da  ottenere  effetti
positivi per l'ambiente, per la situazione economica nel suo  insieme
e per la salute dell'uomo; 
ricordando la decisione adottata  dalla  Comissione  Economica  delle
Nazioni Unite per l'Europa (CEE), nella sua trentanovesima  sessione,
intensa a  sottolineare  l'urgenza  di  raddoppiare  gli  sforzi  per
riuscire  a  coordinare  le  strategie  e  le   politiche   nazionali
nell'ambito dela CEE, per  ridurre  effettivamente  le  emissioni  di
zolfo a livello nazionale; 
ricordando che l'Organo esecutivo della Convenzione  ha  riconosciuto
nella sua prima sessione la necessita' di diminuire effettivamente le
emissioni annue totali dei  composti  solforosi  e  dei  loro  flussi
attraverso le frontiere entro il 1993-1995, avvalendosi  dei  livelli
del 1980 come base di calcolo; 
ricordando  che  la  Conferenza  multilaterale  sulle  cause   e   la
prevenzione   dei   danni   causati   alle   foreste   e    all'acqua
dall'inquinamento atmosferico in Europa (Monaco, 24-27 giugno  1984),
aveva chiesto all'Organo esecutivo della Convenzione di adottare, con
assoluta priorita', una proposta in  vista  di  un  accordo  speciale
volto a ridurre le emissioni nazionali annue di zolfo o i loro flussi
attraverso le frontiere, al piu' tardi entro il 1993; 
notando che un certo numero  di  parti  contraenti  alla  Convenzione
hanno deciso di  attuare  riduzioni  di  almeno  il  30%  delle  loro
emissioni nazionali annue di zolfo o dei loro  flussi  attraverso  le
frontiere il piu' presto possibile ed al piu' tardi  entro  il  1993,
avvalendosi dei livelli del 1980, come base  per  il  calcolo  delle'
riduzioni; 
riconoscendo,  d'altronde,   che   alcune   Parti   contraenti   alla
Convenzione, ancorche' non abbiano firmato il presente Protocollo  al
momento della sua apertura alla  firma,  contribuiranno  tuttavia  in
maniera  rilevante  alla  riduzione   dell'inquinamento   atmosferico
attraverso le frontiere, o  proseguiranno  i  loro  sforzi  volti  al
controllo delle emissioni  di  zolfo,  come  indicato  nel  documento
allegato al rapporto dell'Organo esecutivo relativo  alla  sua  terza
sessione; 
hanno convenuto quanto segue: 
                            Articolo primo 
                             Definizione 
Ai fini del presente Protocollo, 
1. Per  "Convenzione"  si  intende  la  Convenzione  all'inquinamento
atmosferico attraverso le frontiere  a  lunga  distanza,  adottata  a
Ginevra il 13 novembre 1979; 
2. Per "EMEP"  s'intende  il  Programma  concertato  di  sorveglianza
continua e di  valutazione  del  trasporto  a  lunga  distanza  degli
inquinanti atmosferici in Europa; 
3. Per  "Organo  esecutivo",  si  intende  l'Organo  esecutivo  della
Convenzione, costituito si sensi del paragrafo 1 dell'Art.  10  della
Convenzione; 
4. Per "Zona geografica delle attivita'  dell'EMEP",  si  intende  la
zona definita al paragrafo 4 dell'articolo primo del Protocollo  alla
Convenzione del  1979  sull'inquinamento  atmosferico  attraverso  le
frontiere  a  lunga  distanza,  relativo  al  finanziamento  a  lunga
scandenza del Programma concertato  di  sorveglianza  continua  e  di
valutazione  del  trasporto  a  lunga   distanza   degli   inquinanti
atmosferici in Europa (EMEP), adottato  a  Ginevra  il  28  settembre
1984; 
5. Per "Parti", tranne indicazioni contrarie nel testo, si  intendono
le Parti al resente Protocollo.