(Protocollo- art. 10)
                             Articolo 10 
           Ratifica, accettazione, approvazione ed adesione 
1. Il presente Protocollo e'  soggetto  a  ratifica,  accettazione  e
approvazione da parte dei firmatari. 
2. Il presente Protocollo  e'  aperto  all'adesione  degli  Stati  ed
Organizzazioni di cui al paragrafo 1 dell'articolo 9 a datare dal  13
luglio 1985. 
3. Uno Stato od organizzazione che aderisca  al  presente  Protocollo
dopo la sua entrata in vigore applichera', al  piu'  tardi  entro  il
1993,  l'articolo  2.  Tuttavia,  qualora  l'adesione  al  Protocollo
avvenga dopo 1990, l'articolo 2 potra' essere applicato  dalla  Parte
considerata dopo il 1993, ma al piu' tardi nel 1995,  e  detta  Parte
applichera' di conseguenza l'articolo 6. 
4. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, e  di
adesione   saranno   depositati   presso   il   Segretario   Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che svolge  le  funzioni  di
depositario.