(Protocollo- art. 11)
                             Articolo 11 
                          Entrata in vigore 
1. Il presente Protocollo entrera' in vigore  il  novantesimo  giorno
successivo  alla  data  del  deposito  del  sedicesimo  strumento  di
ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 
2. Per  ciascuno  Stato  o  organizzazione  di  cui  al  paragrafo  1
dell'articolo  9  che  ratifichi,  accetti  o  approvi  il   presente
Protocollo, o vi aderisca dopo il deposito del  sedicesimo  strumento
di ratifica, di accettazione,  di  approvazione  o  di  adesione,  il
Protocollo entrera' in vigore il novantesimo giorno a  partire  dalla
data in cui detta Parte avra'  depositato  il  proprio  strumento  di
ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.