(Protocollo- art. 2)
                              Articolo 2 
                         Disposizioni di base 
Le Parti ridurranno di almeno il  30%  le  loro  emissioni  nazionali
annue di zolfo o i loro  flussi  attraverso  le  frontiere,  il  piu'
presto possibile ed al piu' tardi entro il 1993, adottando i  livelli
del 1980, come base per il calcolo delle riduzioni.