(Protocollo- art. 7)
                              Articolo 7 
                      Emendamenti al Protocollo 
1. Ogni Parte potra' proporre emendamenti al presente Protocollo. 
2. Le proposte di emendamenti  saranno  sottoposte  per  iscritto  al
Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa che  le
comunichera' a tutte le Parti. 
L'Organo esecutivo esaminera' le proposte di  emendamenti  nel  corso
della sua riunione  annuale  successiva,  dal  momento  in  cui  tali
proposte siano state comunicate alle Parti dal  Segretario  esecutivo
della Commissione economica per l'Europa purche' siano passati almeno
novanta giorni. 
3. Gli emendamenti al presente Protocollo  saranno  adottati  con  il
consenso dei rappresentanti delle Parti; un emendamento  entrera'  in
vigore per le Parti che lo avranno accettato il novantesimo giorno  a
partire dalla data in cui i due terzi delle Parti avranno  depositato
i  propri  strumenti  di  accettazione  di  detto   emendamento.   Un
emendamento entrera' in vigore per ogni altra  Parte  il  novantesimo
giorno a partire dalla data in cui detta parte  abbia  depositato  il
proprio strumento di accettazione di detto emendamento.