(Protocollo- art. 9)
                              Articolo 9 
                                Firma 
1.  Il  presente  Protocollo  sara'  aperto  alla  firma  a  Helsinki
(Finlandia), dall'8 luglio 1985 al 12 luglio 1985 compreso, da  parte
degli Stati membri della Commissione economica per l'Europa, e  degli
Stati che godono di uno  Statuto  consultivo  presso  la  Commissione
economica per l'Europa in virtu' del paragrafo 8 della Risoluzione 36
(IV) del 28 marzo 1947 del Consiglio  economico  e  sociale  e  delle
Organizzazioni d'integrazione economica regionale costituite da Stati
sovrani membri  della  Commissione  economica  per  l'Europa,  aventi
competenza   per   negoziare,   concludere   ed   applicare   accordi
internazionali nelle materie trattate dal  presente  Protocollo,  con
riserva che gli Stati ed Organizzazioni interessate siano Parti  alla
Convenzione. 
2. Trattandosi di questioni di loro competenza,  tali  organizzazioni
di  integrazione  economica  regionale  potranno,  a  proprio   nome,
esercitare i diritti ad assolvere le responsabilita' che il  presente
Protocollo conferisce ai loro Stati membri. 
In tal caso, gli Stati membri di dette  Organizzazioni  non  potranno
esercitare individualmente questi diritti.