Art. 3.
1.  All'eventuale  onere  derivante  dall'applicazione della presente
legge si provvede a carico del capitolo 1022 dello  stesso  stato  di
previsione  della  spesa  del  Ministero  delle  finanze  per  l'anno
finanziario 1988 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
2.  Il  Ministro  del  tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorenti variazioni di bilancio.