(Accordo-art. 12)
                             Articolo 12.
                              Notifiche
A  richiesta  dell'Amministrazione  doganale di una Parte Contraente,
l'Amministrazione doganale dell'altra Parte, cui e' stata rivolta  la
richiesta,  notifica  agli  interessati  o fa loro notificare a mezzo
delle Autorita' competenti, con l'osservanza  delle  disposizioni  in
vigore  in  questo Paese, tutti gli atti e le decisioni emanati dalle
Autorita'   amministrative,    concernenti    l'applicazione    della
legislazione doganale.