Articolo 12. Notifiche A richiesta dell'Amministrazione doganale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte, cui e' stata rivolta la richiesta, notifica agli interessati o fa loro notificare a mezzo delle Autorita' competenti, con l'osservanza delle disposizioni in vigore in questo Paese, tutti gli atti e le decisioni emanati dalle Autorita' amministrative, concernenti l'applicazione della legislazione doganale.