(Accordo-art. 13)
                             Articolo 13.
                                Spese
Le  Parti  Contraenti rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta
di  rimborsi  di  spese  derivanti  dall'applicazione  del   presente
Accordo,  tranne  quelle  che  riguardano  le indennita' versate agli
agenti di cui all'articolo 9, paragrafo 2, che sono  a  carico  dello
Stato richiedente.