(Accordo-art. 14)
                             Articolo 14.
                        Esonero di assistenza
1.  Le  Parti  Contraenti  non  sono  tenute  a prestare l'assistenza
prevista dal presente  Accordo  nel  caso  che  tale  assistenza  sia
pregiudizievole  alla sovranita', alla sicurezza, all'ordine pubblico
o ad altri interessi fondamentali dei propri Stati.
Ogni rifiuto di assistenza deve essere motivato.
2. Qualora una Parte Contraente formuli una richiesta che essa stessa
non sarebbe in grado di soddisfare nel caso inverso, detta Parte deve
far presente tale circostanza.
La  Parte  interpellata  decide  liberamente  quale seguito dare alla
richiesta ricevuta.