Articolo 15. Riservatezza 1. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti, ottenuti ai termini del presente Accordo, sono considerati di carattere riservato e possono essere utilizzati unicamente ai fini del presente Accordo. Essi possono essere comunicati ad organi diversi da quelli che devono utilizzarli a tali fini, solo se l'Autorita' che li ha forniti lo consenta esplicitamente e sempre che la legislazione propria dell'Autorita' che li ha ricevuti non vieti tale comunicazione. 2. Le richieste, le informazioni, le perizie e le altre comunicazioni, di cui l'Amministrazione doganale di una Parte Contraente dispone in virtu' del presente Accordo, godono della protezione accordata dalla legge nazionale aventi la stessa natura.