(Accordo-art. 15)
                             Articolo 15.
                             Riservatezza
1.  Le  informazioni,  le  comunicazioni  ed i documenti, ottenuti ai
termini del presente Accordo, sono considerati di carattere riservato
e  possono essere utilizzati unicamente ai fini del presente Accordo.
Essi possono essere comunicati ad organi diversi da quelli che devono
utilizzarli a tali fini, solo se l'Autorita' che  li  ha  forniti  lo
consenta   esplicitamente   e  sempre  che  la  legislazione  propria
dell'Autorita' che li ha ricevuti non vieti tale comunicazione.
2.   Le   richieste,   le   informazioni,   le  perizie  e  le  altre
comunicazioni,  di  cui  l'Amministrazione  doganale  di  una   Parte
Contraente  dispone  in  virtu'  del  presente  Accordo, godono della
protezione accordata dalla legge nazionale aventi la stessa natura.