(Accordo-art. 16)
                             Articolo 16.
                       Modalita' di attuazione
L'assistenza   prevista   dal   presente   Accordo  viene  esercitata
direttamenta tra le Amministrazioni doganali delle Parti  Contraenti.
Le  due  Amministrazioni  doganali  stabiliscono  di  comune accordo,
previa consultazione, le modalita' di pratica attuazione.
Una Commisione mista composta da rappresentanti delle Amministrazioni
doganali di ambedue le Parti Contraenti e' incaricata di esaminare  i
problemi concernenti l'applicazione del presente Accordo.