Articolo 16. Modalita' di attuazione L'assistenza prevista dal presente Accordo viene esercitata direttamenta tra le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti. Le due Amministrazioni doganali stabiliscono di comune accordo, previa consultazione, le modalita' di pratica attuazione. Una Commisione mista composta da rappresentanti delle Amministrazioni doganali di ambedue le Parti Contraenti e' incaricata di esaminare i problemi concernenti l'applicazione del presente Accordo.