(Accordo-art. 18)
                             Articolo 18.
                    Entrata in vigore e cessazione
1.  Il  presente  Accordo  e'  soggetto  ad  approvazione  secondo le
procedure  costituzionali  proprie  delle  Parti  Contraenti  che  si
notificano   l'espletamento   delle   procedure  stesse  a  tal  fine
necessarie.
2.  Esso  entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo
alla data delle notifiche di cui al paragrafo 1.
3.  Puo'  essere  denunciato  da  ciascuna  Parte  Contraente in ogni
momento per iscritto, per via diplomatica. In tal  caso  cessera'  di
avere effetto sei mesi dopo la ricezione della notifica.
In fede di che i Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo.
Fatto  a  New  York  il  16  novembre 1985 in due esemplari in lingua
italiana ed inglese, i due testi facenti egualmente fede.
                Visto,il Ministro degli affari esteri
                              ANDREOTTI