Articolo 18. Entrata in vigore e cessazione 1. Il presente Accordo e' soggetto ad approvazione secondo le procedure costituzionali proprie delle Parti Contraenti che si notificano l'espletamento delle procedure stesse a tal fine necessarie. 2. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data delle notifiche di cui al paragrafo 1. 3. Puo' essere denunciato da ciascuna Parte Contraente in ogni momento per iscritto, per via diplomatica. In tal caso cessera' di avere effetto sei mesi dopo la ricezione della notifica. In fede di che i Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo. Fatto a New York il 16 novembre 1985 in due esemplari in lingua italiana ed inglese, i due testi facenti egualmente fede. Visto,il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI