Articolo 2. Definizioni Ai fini del presente Accordo si intendono: a) per legislazione doganale, l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili dalle Amministrazioni doganali in relazione all'importazione alla esportazione, al trasporto, al transito al deposito delle merci, alla valuta ed altri mezzi di pagamento, ivi incluse sia la riscossione, la restituzione e la garanzia dei dazi doganali e degli altri diritti riscossi dalle Amministrazioni doganali, sia le misure di proibizione, di restrizione o di controllo, con esclusione delle leggi che regolano il controllo dei cambi. Nella Repubblica italiana l'espressione dazi doganali comprende anche i prelievi, le restituzioni e tutti gli altri diritti, all'importazione ed alla esportazione, stabiliti in applicazione del Trattato che istituisce la Comunita' economica europea; b)la mutua assistenza include anche i procedimenti relativi ai danni liquidati; c) per Amministrazione doganale, lo U.S Customs Service, negli Stati Uniti, e l'Amministrazione doganale, compresa la Guardia di finanza, in Italia; d) per violazione, qualsiasi infrazione o tentativo di infrazione alla legislazione, di cui al precedente punto a).