(Accordo-art. 2)
                             Articolo 2.
                             Definizioni
Ai fini del presente Accordo si intendono:
a)   per   legislazione   doganale,   l'insieme   delle  disposizioni
legislative  e  regolamentari   applicabili   dalle   Amministrazioni
doganali   in   relazione   all'importazione  alla  esportazione,  al
trasporto, al transito al deposito delle merci, alla valuta ed  altri
mezzi di pagamento, ivi incluse sia la riscossione, la restituzione e
la garanzia dei dazi doganali e degli altri  diritti  riscossi  dalle
Amministrazioni   doganali,   sia   le   misure  di  proibizione,  di
restrizione o di controllo, con esclusione delle leggi  che  regolano
il controllo dei cambi.
Nella Repubblica italiana l'espressione dazi doganali comprende anche
i  prelievi,   le   restituzioni   e   tutti   gli   altri   diritti,
all'importazione  ed alla esportazione, stabiliti in applicazione del
Trattato che istituisce la Comunita' economica europea;
b)la  mutua assistenza include anche i procedimenti relativi ai danni
liquidati;
c)  per Amministrazione doganale, lo U.S Customs Service, negli Stati
Uniti, e l'Amministrazione doganale, compresa la Guardia di  finanza,
in Italia;
d)  per  violazione,  qualsiasi  infrazione o tentativo di infrazione
alla legislazione, di cui al precedente punto a).