(Accordo-art. 3)
                             Articolo 3.
                              Assistenza
1.  Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si comunicano,
a richiesta, ogni informazione atta ad assicurare l'esatta percezione
dei  dazi  doganali  e  degli  altri  diritti  di  importazione  e di
esportazione, ed in  particolare  quelle  informazioni  che  sono  di
natura  tale  da  facilitare  la determinazione del valore in dogana,
della posizione tariffaria, nonche' dell'origine delle merci.
Tuttavia,  ferme  restando  le disposizioni di cui all'articolo 7 del
presente Accordo, le informazioni saranno fornite  spontaneamente  in
caso   di   qualsiasi   violazione  che  comporti  grave  pregiudizio
all'economia,  alla  salute  pubblica,  alla  sicurezza  o  ad  altro
interesse vitale dell'altro Paese.
L'Amministrazione  interpellata,  se  non  dispone  dell'informazione
richiesta, fa svolgere  ogni  possibile  indagine  nel  quadro  delle
disposizioni  legislative  e  regolamentari  applicabili  nel  nostro
Paese.
3.  Se l'Ufficio doganale interpellato non e' competente a soddisfare
la richiesta, trasmette la richiesta stessa all'Ufficio competente.
4.  L'Amministrazione  doganale di ciascuna Parte Contraente comunica
all'Amministrazione dell'altra  Parte  Contraente  ogni  informazione
ritenuta  utile  circa le violazioni alla legislazione doganale e, in
particolare, i nuovi mezzi e  le  tecniche  usati  per  commmetterle;
trasmette  altresi'  copie o estratti dei rapporti redatti dai propri
servizi di ricerca relativi ai particolari procedimenti adoperati per
commettere le violazioni in questione.