(Accordo-art. 4)
                              Articolo 4
                           Elenchi di merci
1. Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si scambiano le
liste  di   merci   che   sono   note   come   costituenti   oggetto,
all'importazione,   all'esportazione   o  in  transito,  di  traffico
effetuato in violazione alle rispettive legislazioni doganali.
2.   Qualora  l'Amministrazione  doganale  di  una  Parte  Contraente
constati esportazioni a destinazione dell'altra Parte  Contraente  di
merci  comprese  nelle liste di cui al paragrafo 1 in misura tale che
sembri  costituire  pericolo  di  grave  pregiudizio  per  l'economia
dell'altra   Parte  Contraente,  ne  informa  subito  e  d'iniziativa
l'Amministrazione doganale di quest'ultima Parte.