(Accordo-art. 5)
                             Articolo 5.
                        Sorveglianza Speciale
L'Amministrazione  doganale  di  ciascuna  delle due Parti Contraenti
esercita,  di  propria  iniziativa  o  a  richiesta,  e  per   quanto
possibile,   una  speciale  sorveglianza  nei  limiti  della  propria
competenza:
a)  sui  movimenti  in  entrata e in uscita dal proprio territorio di
persone  sospette  di  commettere  professionalmente  o  abitualmente
violazioni alle disposizioni doganali dell'altra Parte Contraente
b) sui luoghi in cui siano stati istituiti depositi anormali di merci
che facciano supporre che tali depositi non abbiano altro  scopo  che
quello  di  favorire  un  traffico  in  violazione  alla legislazione
doganale dell'alra Parte Contraente
c)  sui  movimenti delle merci e dei mezzi valutari che l'altra Parte
Contraente abbia segnalato quale oggetto di  un  importante  traffico
verso  il  suo  territorio  in  violazione  alla propria legislazione
doganale
d)  sui  veicoli,  sui  natanti e sugli aeromobili sospetti di essere
utilizzati  per  commettere  violazioni  alla  legislazione  doganale
dell'altra Parte Contraente
e) sulle autovetture di sospetta provenienza furtiva
f)  sulla  persone  che  la  Parte richiedente sa o sopetta che siano
implicate in qualche infrazione.