Articolo 6. Attestazione di entrata Le Amministrazioni doganali delle due Parti Contraenti si forniscono scambievolmente, a richiesta, ogni informazione comprovante che le merci esportate da uno verso l'altro Stato sono state introdotte nel territorio di quest'ultimo in conformita' con le leggi ed i regolamenti ivi vigenti, precisando eventualmente il regime doganale sotto il quale tali merci sono state poste.