(Accordo-art. 6)
                             Articolo 6.
                       Attestazione di entrata
Le  Amministrazioni doganali delle due Parti Contraenti si forniscono
scambievolmente, a richiesta, ogni informazione  comprovante  che  le
merci  esportate da uno verso l'altro Stato sono state introdotte nel
territorio  di  quest'ultimo  in  conformita'  con  le  leggi  ed   i
regolamenti  ivi vigenti, precisando eventualmente il regime doganale
sotto il quale tali merci sono state poste.