(Accordo-art. 7)
                             Articolo 7. 
                           Documentazione 
L'Amministrazione  doganale  di   una   Parte   Contraente   comunica
all'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente, di  propria
iniziativa o a richiesta, sotto forma di relazioni, processi  verbali
o copie certificate conformi di documenti, tutte le  informazioni  di
cui  dispone,  relative  ad  operazioni  attuate  o  progettate   che
costituiscano o  sembrino  costituire  violazioni  alla  legislazione
doganale di questa ultima Parte.