Articolo 7. Documentazione L'Amministrazione doganale di una Parte Contraente comunica all'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente, di propria iniziativa o a richiesta, sotto forma di relazioni, processi verbali o copie certificate conformi di documenti, tutte le informazioni di cui dispone, relative ad operazioni attuate o progettate che costituiscano o sembrino costituire violazioni alla legislazione doganale di questa ultima Parte.