Articolo 9. Testimoni 1. I funzionari debitamente autorizzati dall'Amministrazione doganale di una delle Parti Contraenti possono, con il consenso dell'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente ed ai fini delle indagini su una violazione doganale specifica, raccogliere negli uffici di quest'ultima Amministrazione ogni informazione risultante dalle scritture, dai registri e dagli Altri documenti tenuti da tali uffici per l'applicazione delle leggi doganali. Detti funzionari possono essere autorizzati a prendere copie di tali scritture, registri e di altri documenti; 2. L'Amministrazione doganale di ciascuna Parte Contraente puo' autorizzare, su richiesta dell'altra Parte Contraente, che i propri agenti depongano, nei limiti dell'autorizzazione, come testimoni o esperti nei procedimenti civili, penali e amministrativi, riguardanti materia doganale, instaurati nello Stato dell'altra Parte Contraente.