(Accordo-art. 9)
                             Articolo 9.
                              Testimoni
1. I funzionari debitamente autorizzati dall'Amministrazione doganale
di  una   delle   Parti   Contraenti   possono,   con   il   consenso
dell'Amministrazione  doganale dell'altra Parte Contraente ed ai fini
delle indagini su  una  violazione  doganale  specifica,  raccogliere
negli   uffici  di  quest'ultima  Amministrazione  ogni  informazione
risultante dalle scritture, dai  registri  e  dagli  Altri  documenti
tenuti  da tali uffici per l'applicazione delle leggi doganali. Detti
funzionari possono  essere  autorizzati  a  prendere  copie  di  tali
scritture, registri e di altri documenti;
2.  L'Amministrazione  doganale  di  ciascuna  Parte  Contraente puo'
autorizzare, su richiesta dell'altra Parte Contraente, che  i  propri
agenti  depongano,  nei  limiti dell'autorizzazione, come testimoni o
esperti nei procedimenti civili, penali e amministrativi, riguardanti
materia doganale, instaurati nello Stato dell'altra Parte Contraente.