Art. 3.
1.  E' punito, secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro di
grazia e giustizia:
a)  il  cittadino  che commette all'estero un fatto costituente reato
che sia qualificato atto di tortura dall'articolo 1 della convenzione
b)  lo  straniero che commette all'estero uno dei fatti indicati alla
lettera a) in danno di un cittadino italiano
c)  lo  straniero che commette all'estero uno dei fatti indicati alla
lettera a) quando si trovi sul territorio dello Stato e  non  ne  sia
disposta l'estradizione.