Art. 4.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
in 20 milioni annui per il triennio 1988-1990, si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio  triennale  1988-1990,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per l'anno finanziario 1988,
all'uopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  predisposto  per
Ratifica  ed  esecuzione  di  accordi  internazionali  ed  interventi
diversi.
2.  Il  Ministro  del  tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.